26 Apr 2010 - 10:07:48
Nomi-it
Lo stato civile [modifica]
L'Area dello stato civile esamina le istanze di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84 del d.P.R. n. 396/2000). Quella che segue è la procedura per il cambiamento del proprio cognome (e quella per il cambiamento di nome per cui è competente il Prefetto della provincia).
In sintesi il d.P.R. 396/2000 consente:
a) il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
b) il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
c) il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
I provvedimenti di cambiamento o modifica del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
La richiesta [modifica]
La richiesta di cambiare il nome o il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale va rivolta, in carta semplice, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita.
Il Prefetto effettua l'istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l'affissione del sunto dell'istanza medesima nell'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza. Durante il periodo di affissione (trenta giorni), eventuali controinteressati possono presentare opposizione al Prefetto competente. Dopo questo periodo il Prefetto emana il provvedimento definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell'interessato, nel registro di stato civile.
La richiesta di cambiare il nome o di aggiungere altro nome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita.
La procedura è identica a quella già descritta nel punto a).
La richiesta di cambiare il cognome o di aggiungere altro cognome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto della provincia del luogo di residenza.
Il Prefetto, effettuata l'istruttoria, trasmette la relativa documentazione, unitamente al proprio parere, al Ministero. Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il Ministro, o il Sottosegretario di Stato a ciò delegato, autorizza, con proprio provvedimento, l'affissione della richiesta stessa all'albo pretorio del comune di residenza e di nascita dell'interessato. Il prosieguo della procedura è identico a quello descritto nel precedente punto a), mentre il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato a ciò delegato.
Istruttoria [modifica]
L'istruttoria, sempre di competenza della Prefettura, comprende:
l'acquisizione delle certificazioni e degli atti a corredo dell'istanza (copia integrale dell'atto di nascita, residenza, stato di famiglia, etc…);
L'Area dello stato civile esamina le istanze di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84 del d.P.R. n. 396/2000). Quella che segue è la procedura per il cambiamento del proprio cognome (e quella per il cambiamento di nome per cui è competente il Prefetto della provincia).
In sintesi il d.P.R. 396/2000 consente:
a) il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
b) il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
c) il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
I provvedimenti di cambiamento o modifica del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
La richiesta [modifica]
La richiesta di cambiare il nome o il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale va rivolta, in carta semplice, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita.
Il Prefetto effettua l'istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l'affissione del sunto dell'istanza medesima nell'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza. Durante il periodo di affissione (trenta giorni), eventuali controinteressati possono presentare opposizione al Prefetto competente. Dopo questo periodo il Prefetto emana il provvedimento definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell'interessato, nel registro di stato civile.
La richiesta di cambiare il nome o di aggiungere altro nome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita.
La procedura è identica a quella già descritta nel punto a).
La richiesta di cambiare il cognome o di aggiungere altro cognome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto della provincia del luogo di residenza.
Il Prefetto, effettuata l'istruttoria, trasmette la relativa documentazione, unitamente al proprio parere, al Ministero. Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il Ministro, o il Sottosegretario di Stato a ciò delegato, autorizza, con proprio provvedimento, l'affissione della richiesta stessa all'albo pretorio del comune di residenza e di nascita dell'interessato. Il prosieguo della procedura è identico a quello descritto nel precedente punto a), mentre il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato a ciò delegato.
Istruttoria [modifica]
L'istruttoria, sempre di competenza della Prefettura, comprende:
l'acquisizione delle certificazioni e degli atti a corredo dell'istanza (copia integrale dell'atto di nascita, residenza, stato di famiglia, etc…);
l'acquisizione delle informazioni tramite le Forze di Polizia locali ed eventualmente di altre fonti ritenute utili, relative alla rispondenza al vero delle dichiarazioni dell'interessato, all'eventuale esistenza di carichi pendenti o di motivi ostativi alla adozione del decreto di autorizzazione, ivi compreso il possibile nocumento che potrebbe derivare a terzi, e quant'altro ritenuto necessario (ad es. audizione del richiedente e di altre persone interessate) per valutare se vi siano i presupposti per l'adozione di un motivato provvedimento.
wikipedia.it
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